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L'art. 14 disp. trans., della
Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che i titoli
nobiliari non sono riconosciuti. «-I predicati di quelli esistenti
prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome ».L'osservazione
di tale disposizione ci permette obbiettare, sia per l'improprietà
della formula adottata, sia per l'incongruenza giuridica della
norma.
Il « riconoscimento », per il
diritto nobiliare, non si può avere se non per un titolo estero. Il
cittadino italiano, infatti, insignito di titolo nobiliare da
potenza estera, poteva ottenerne il riconoscimento dal
Sovrano.
Così l'art. 79 dello Statuto:
« I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno
diritto, il Re può conferirne dei nuovi » ed ancora l'art. 80 «
Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una Potenza
estera, senza la autorizzazione del Re ». Pertanto, il legislatore
poteva solo statuire: i diritti nobiliari esistenti sono soppressi.
Troppo ardita negazione però,
di un principio basilare della scienza giuridica: sopprimere un «
fatto » che per essere entrato, in base a legge anteriore, nel
patrimonio di un individuo, deve a ragione considerarsi «diritto
quesito ». Allora quale la « ratio legis » della sopra riferita
disposizione? L'interpretazione più
confacente della
norma costituzione è che i diritti nobiliari sono privi di tutela
giuridica.
Privi di tutela di diritto
civile e di diritto penale. Per la prima occorre però rilevare che
« i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono
come parte del nome ».II legislatore ritiene a questo punto che i
predicati « hanno valore » come parte del nome, e, in quanto tali,
hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico. Per i predicati esiste
perciò apposita disciplina, venendo essi ad essere inquadrati nella
legislazione civile sul cognome e nome di famiglia.
I predicati nominali sono
dunque diritti personali, inalienabili, imprescrittibili, pienamente
protetti dalla legge.Ma qual'è il significato araldico del
predicato? Il predicato non è altro che il feudo o la località su
cui poggia il titolo nobiliare nell'atto di concessione.
Il predicato non vive a sé, ma
in funzione del titolo nobiliare che ne è il necessario e logico
presupposto. Su ciò non dovrebbe esserci dubbio.
Orbene quali incongruenze si
riscontreranno nell'applicazione pratica della norma costituzionale?
Un individuo che riterrà di avere diritto ad un titolo nobiliare
con predicato, sarà legittimato ad agire presso il competente
Tribunale; trattasi di diritto personale e perciò tutelato;
mentre altro avente causa che vorrà rivendicare un titolo
nobiliare senza però predicato nominativo, si vedrà degenegare
giustizia, perché nella specie,
il suo diritto sarebbe
onorifico, e quindi « non riconosciuto ». Un peso e due misure
sulla bilancia della giustizia!
Per queste ragioni abbiamo
chiesto al noto Giurista di Roma Avv.G. Angelozzi Gariboldi il
parere giuridico sull'uso dei
titoli' nobiliari, il
quale ,così s'esprime
sull'uso stesso
dei titoli
nobiliari, alla
luce della
giurisprudenza italiana: esaminiamo la portata della disposizione
XIV nel diritto penale.
I titoli nobiliari come
altre decorazioni o pubbliche insegne onorifiche trovano la loro
tutela nell'art. 498 Codice Penale, che sotto il titolo: «
Usurpazioni di titoli o di onori » puniva chiunque se li arrogasse.
La violazione dell'art. 498 C.P. costituisce delitto contro la fede
pubblica.
Il bene tutelato è quello
della pubblica fede,della fiducia cioè che viene attribuita dalla
società, ad un cittadino che è fregiato di una decorazione o di un
titolo che, per essergli stato concesso dallo Stato è di natura
pubblica. Come tale è protetto.
Ma è oggi il titolo nobiliare
tutelato dall'art. 498 C.P.? Ciò è da escludersi secondo quanto è
stato deciso da una recente giurisprudenza.
Ne consegue che qualsiasi
cittadino, o per vanità, o per ambizione ,o per scopi illeciti, può
impunemente arrogarsi un titolo di nobiltà e godere così di quel
prestigio e reputazione, che sono nella società il giusto tributo
per i solo onesti. Altra situazione potrà poi verificarsi nella
società così tutelata. Poniamo l'esempio pratico di due
famiglie,differenti di nascita ma omonime.
Una nobile, l'altra no. Ambedue
si attribuiscono
pubblicamente identico stemma
gentilizio.
Quale
azione potrà
esperire allora
contro l’omonima
usurpatrice, l'autentica famiglia nobile, lesa in un suo bene
strettamente individuale e d'indiscutibile valore etico e storico,
radicatesi ormai nel nome, e perciò nella reputazione della
famiglia, attraverso varie generazioni? Potrà adire le vie
giudiziarie civili? Senza dubbio no.
Lo stemma è distinzione
araldica non «riconosciuta » dalla norma costituzionale. Potrà
allora l'onesto cittadino,desideroso di giustizia, chiedere la
riparazione del danno non patrimoniale subito?
Dovrebbe sporgere querela
all'autorità giudiziaria penale in quanto che la riparazione del
danno morale è ammessa dalla legge solo in conseguenza di un fatto
che costituisca reato (art. 2059 Cod. Civ.).
Ma in caso "del genere, il
magistrato, in base alla disposizione XIV e per l'art. 152 C.P.P.
emetterebbe sentenza « di non luogo a procedersi, perchè il fatto
non è preveduto dalla legge come reato ».
Sarebbe quanto mai opportuno
quindi, per evitare i lamentati abusi e false posizioni,
l'intervento del legislatore, per la tutela e la disciplina dell'uso
dei toli di nobiltà.
Principe Basilio
Petrucci di Vacone e di Siena
Titolo:"Ordini
Cavallereschi e Titoli Nobiliari in Italia"
Editrice Corriere
Diplomatico 1972 Roma
Nozioni
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