L'art. 14 disp. trans., della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che i titoli nobiliari non sono riconosciuti. «-I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome ».L'osservazione di tale disposizione ci permette obbiettare, sia per l'improprietà della formula adottata, sia per l'incongruenza giuridica della norma. 

Il « riconoscimento », per il diritto nobiliare, non si può avere se non per un titolo estero. Il cittadino italiano, infatti, insignito di titolo nobiliare da potenza estera, poteva ottenerne il riconoscimento dal Sovrano. 

Così l'art. 79 dello Statuto:  « I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto, il Re può conferirne dei nuovi » ed ancora l'art. 80 « Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una Potenza estera, senza la autorizzazione del Re ». Pertanto, il legislatore poteva solo statuire: i diritti nobiliari esistenti sono soppressi.

Troppo ardita negazione però, di un principio basilare della scienza giuridica: sopprimere un « fatto » che per essere entrato, in base a legge anteriore, nel patrimonio di un individuo, deve a ragione considerarsi «diritto quesito ». Allora quale la « ratio legis » della sopra riferita disposizione?  L'interpretazione  più  confacente  della norma costituzione è che i diritti nobiliari sono privi di tutela giuridica. 

Privi di tutela di diritto civile e di diritto penale. Per la prima occorre però rilevare che « i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome ».II legislatore ritiene a questo punto che i predicati « hanno valore » come parte del nome, e, in quanto tali, hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico. Per i predicati esiste perciò apposita disciplina, venendo essi ad essere inquadrati nella legislazione civile sul cognome e nome di famiglia. 

I predicati nominali sono dunque diritti personali, inalienabili, imprescrittibili, pienamente protetti dalla legge.Ma qual'è il significato araldico del predicato? Il predicato non è altro che il feudo o la località su cui poggia il titolo nobiliare nell'atto di concessione. 

Il predicato non vive a sé, ma in funzione del titolo nobiliare che ne è il necessario e logico presupposto. Su ciò non dovrebbe esserci dubbio. 

Orbene quali incongruenze si riscontreranno nell'applicazione pratica della norma costituzionale? Un individuo che riterrà di avere diritto ad un titolo nobiliare con predicato, sarà legittimato ad agire presso il competente Tribunale; trattasi di diritto personale e perciò tutelato;  mentre altro avente causa che vorrà rivendicare un titolo nobiliare senza però predicato nominativo, si vedrà degenegare giustizia, perché nella specie,  il  suo  diritto  sarebbe onorifico, e quindi « non riconosciuto ». Un peso e due misure sulla bilancia della giustizia!

Per queste ragioni abbiamo chiesto al noto Giurista di Roma Avv.G. Angelozzi Gariboldi il parere giuridico sull'uso  dei titoli' nobiliari,  il  quale ,così  s'esprime sull'uso  stesso  dei  titoli nobiliari,  alla  luce  della giurisprudenza italiana: esaminiamo la portata della disposizione XIV nel diritto penale.

 

 I titoli nobiliari come altre decorazioni o pubbliche insegne onorifiche trovano la loro tutela nell'art. 498 Codice Penale, che sotto il titolo: « Usurpazioni di titoli o di onori » puniva chiunque se li arrogasse. La violazione dell'art. 498 C.P. costituisce delitto contro la fede pubblica. 

Il bene tutelato è quello della pubblica fede,della fiducia cioè che viene attribuita dalla società, ad un cittadino che è fregiato di una decorazione o di un titolo che, per essergli stato concesso dallo Stato è di natura pubblica. Come tale è protetto. 

Ma è oggi il titolo nobiliare tutelato dall'art. 498 C.P.? Ciò è da escludersi secondo quanto è stato deciso da una recente giurisprudenza. 

 

Ne consegue che qualsiasi cittadino, o per vanità, o per ambizione ,o per scopi illeciti, può impunemente arrogarsi un titolo di nobiltà e godere così di quel prestigio e reputazione, che sono nella società il giusto tributo per i solo onesti. Altra situazione potrà poi verificarsi nella società così tutelata. Poniamo l'esempio pratico di due famiglie,differenti di nascita ma omonime. 

Una nobile, l'altra no. Ambedue si  attribuiscono  pubblicamente identico  stemma  gentilizio.  

Quale  azione  potrà  esperire  allora  contro  l’omonima usurpatrice, l'autentica famiglia nobile, lesa in un suo bene strettamente individuale e d'indiscutibile valore etico e storico, radicatesi ormai nel nome, e perciò nella reputazione della famiglia, attraverso varie generazioni? Potrà adire le vie giudiziarie civili? Senza dubbio no. 

Lo stemma è distinzione araldica non «riconosciuta » dalla norma costituzionale. Potrà allora l'onesto cittadino,desideroso di giustizia, chiedere la riparazione del danno non patrimoniale subito? 

Dovrebbe sporgere querela all'autorità giudiziaria penale in quanto che la riparazione del danno morale è ammessa dalla legge solo in conseguenza di un fatto che costituisca reato (art. 2059 Cod. Civ.). 

Ma in caso "del genere, il magistrato, in base alla disposizione XIV e per l'art. 152 C.P.P. emetterebbe sentenza « di non luogo a procedersi, perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato ». 

Sarebbe quanto mai opportuno quindi, per evitare i lamentati abusi e false posizioni, l'intervento del legislatore, per la tutela e la disciplina dell'uso dei toli di nobiltà.

 

Principe Basilio Petrucci di Vacone e di Siena

 

Titolo:"Ordini Cavallereschi e Titoli Nobiliari in Italia"

 

Editrice Corriere Diplomatico 1972 Roma

 

 

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