Copia dal Suo originale esistente nella
Cancelleria delTribunale di Bari.

  REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 

La seconda sezione del Tribunale civile e penale di
Bari, composta dai Signori Magistrati : 

Pensa dott. Pasquale — Presidente relatore
Mezzina dott. Nicolo — Giudice
Carlucci dott. Cesare — Giudice

Ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul registro generale affari
contenziosi al N. 2452 dell'anno 1958
TRA DELLE FOGLIE VITTORIO, elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell'Avv. Biagio d'Addabbo, dal quale è rappresentato e difeso-attore
contro
d'ALTAVILLA SICILIA NAPOLI CESARE, selettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell'Avv. Nicola Vernola, dal quale è rappresentato e difeso, convenuto. All'udienza collegiale del 14 ottobre 1959 la causa passava in decisione in contraddittorio delle parti e sulle conclusioni dei rispettivi procuratori così come appresso trascritte.

 Per l'attore : Piaccia all'On.Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, in accoglimento della domanda proposta con atto 28.7.58, dichiarare che il sig. Cesare Cilento Mario e di Ida Bovenzi :  a) non è  il  capo  della  Reale  Casa  di  Altavilla  Sicilia  Napoli  e di conseguenza non è nè principe nè ha diritto di usare, stemmi, titoli e qualifiche o qualità appartenenti alla Casa d'Altavilla e meno che mai diritto al trattamento di Altezza  reale  e  Maestà  perché  egli  chiama  invece Cesare  Cilento  di  Mario  e  non  sarebbe  il  pretendente e il Curatore del trono di Sicilia Napoli; b) non può considerarsi giuridicamente  re  di  Napoli   e   di   Sicilia,   con   il   trattamento   relativo   di   Maestà,  perché  egli  non  sarebbe  il  discendente  della Casa d'Altavilla e poi perché quella dinastia venne debellata e si estinse e non gode della sovranità come appare su tutte le enciclopedie, e, quindi, non possiede il patronato ereditario  di Grammagistero  Sovrano  degli Ordini Cavallereschi di S. Giorgio di Antiochia o delle Crociate e quella della Corona Normanna d’Altavilla  (oltre a quelli del Supremo Ordine di Ruggiero II il Normanno  e  del  Cingolo  Militare);  Ordini  che, pare,  non  siano  storicamente  mai  esistiti  e  quindi  non  sarebbero  ordini  non  nazionali    di  libero  conferimento  ai  sensi  della  legge  '51,  e)  non  è   il   Presidente   generale   col   grado   di   Generalissimo dell'Esercito internazionale delle Guardie del Soccorso, in quanto non avrebbe nessun diritto di abusare di nome, casata e prerogativa di ascendenti, mèmbri della gloriosa Casa Normanna di Altavilla, e infine perchè la predetta organizzazione sarebbe in aperta violazione del D.L. n 43 del 1948 contro, le organizzazioni militari, militarizzate, o paramilitare; d) e pertanto non possiede le prerogative della fons honorum e della jus maiestatis e non può quindi conferire, rinnovare, riconoscere stemmi, titoli nobiliari con predicato o senza, trasmissibili o non,e non essendo capo di una Casa Sovrana giuridicamente riconosciuta non ha diritto di legatia attiva e passiva e non può nominare agenti diplomatici, ambasciatori, ministri plenipotenziari, inviati straordinari, consoli generali, vice consoli,  ecc. ecc.  ne conferire nomine  di aiutanti di campo. Statuire la nullità della contrattazione di cui in citazione con la condanna di esso Principe d'Altavilla, con sentenza provvisoriamente eseguibile nonostante appello,alla restituzione della predetta somma di L.2.950.000» con gli interessi nonché le spese del giudizio ed onorario di difesa.

Salvezze illimitate.

Per il convenuto: Piaccia all'On. Tribunale, reiette le avverse istanze, eccezioni e deduzioni che si impugnano, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ; 

      1) Dichiarare legittima la convenzione conclusa fra le parti in causa e legittimi il conferimento di onorificenze fatti dal Principe Cesare d'Altavilla in favore dell'attore. 

     2) Rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto. 

     3) Condannare l'attore Delle Foglie al pagamento delle spese e onorari del giudizio, nonché ai danni da liquidarsi in separata sede. 

Salvezze.

FATTO

  Nel maggio 1958 Delle Foglie Vittorio chiese ed ottenne dal Principe Cesare d'Altavilla (d'Hauteville) Sicilia Napoli, previo versamento di Lit. 2.950.000,  per spese, diritti di repertorio ed oblazione, il titolo di Conte e le onorificenze cavalleresche di Cavaliere Ufficiale dell'Ordine della Corona Normanna, ordine equestre non nazionale e onorificenza di S. Giorgio di  Antiochia  o delle crociate, la mansione onorifica di v. Console a disposizione del Ministero della Real Casa Normanna ed il grado altrettanto onorifico di Tenente dell'Esercito Internazionale delle Guardie del soccorso.  Successivamente il Delle Foglie prima di fa^0^11^ dette insegne, essendosi rivolto, a titolo informativo Ministero degli Esteri per l'autorizzazione del Presidente della Repubblica, apprese che i titoli concessi dal principe d'Altavilla erano privi di valore ed illegali. Infine, Delle Foglie da altre fonti seppe che il Principe d'Altavilla altri non era che Cilento Cesare di Mario e di Bovenzi Ida, sedicente principe. Altezza reale, re di Napoli e di Sicilia, gran Maestro di pseudo ordini cavallereschi e che, anzi, contro il predetto erano pendenti vari giudizi.  Ciò premesso, il Delle Foglie con atto del 28 luglio 1959 convenne il principe Cesare D'Altavilla dinanzi al Tribunale di Bari per sentire, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione, di dichiarare: a) non essere egli il capo della Real Casa di Altavilla Sicilia Napoli e di conseguenza non essere né principe, né aveva il diritto di usare stemmi, titoli, qualifiche e qualità appartenenti alla Casa d'Altavilla e meno che mai di aver diritto al trattamento di Altezza Reale e di Maestà, perché egli si chiamava invece Cesare Cilento di Mario e non sarebbe il curatore o il pretendente al trono Sicilia-Napoli ; &) non doversi considerare giuridicamente perciò re di Napoli e di Sicilia con il trattamento relativo di Maestà perché egli non sarebbe il discendente della Casa d'Altavilla anche perché quella dinastia venne debellata e si estinse e non gode della sovranità come apparirebbe da tutte le enciclopedie e quindi non possederebbe il patronato ereditano di  gran   magistero  sovrano  degli  Ordini     cavaliereschi di

S. Giorgio d'Antìochia o delle Crociate e quella Casa normanna d Al favilla (oltre quello del supremo ordine di Ruggero II il  Normanno) ordini che pare storicamente non siano esistiti e quindi non sarebbero ordini non nazionali ne di libero conferimento ai sensi di legge del 1951 : e) per conseguenza egli non sarebbe ne il Presidente generale dell'Esercito Internazionale delle guardie del Soccorso in quanto non avrebbe alcun diritto di abusare di nome, gesta e prerogative di mèmbri della gloriosa casa Normanna d'Altavilla e poi perché la predetta organizzazione sarebbe in aperta violazione del decreto n. 43 del 1948 contro le organizzazioni militari e paramilitari ; d) pertanto, egli non possederebbe le prerogative della fons honorum e dello jus majestatis e non potrebbe quindi conferire, rinnovare, riconoscere stemmi, titoli nobiliari con predicato o senza, trasmissibili o non, non essendo capo di una casa sovrana giuridicamente riconosciuta, non avrebbe diritto di legazione attiva e passiva e non potrebbe,quindi, nominare agenti diplomatici, ambasciatori, ministri plenipotenziari, inviati straordinari, consoli, consoli generali, v. consoli, ne potrebbe conferire nomine di aiutanti di campo, ecc. In conseguenza di quanto innanzi, sentire inoltre dichiarare la nullità della contrattazione innanzi specificata, con la condanna di esso principe d'Altavilla alla restituzione della somma di Lit.2.950.000, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo e le spese del giudizio. Contestatasi la lite, il principe d'Altavilla si costituiva e con comparsa di risposta del 4.4.1958 chiese il rigetto della domanda attrice, essendo legittimi i conferimenti fatti al Delle Foglie, il quale avrebbe dovuto richiedere al Presidente della Repubblica la autorizzazione all'uso pubblico delle insegne degli ordini equestri dinastici famigliari e non nazionali, conferitigli con vittoria di spese ed onorari. Il convenuto, chiese, inoltre, la condanna dell'attore ai danni da liquidarsi in separata sede. L'attore insiste nella domanda. Rimessa la causa al Collegio, la stessa all'udienza del 6.5.1959 passò in decisione. Il  Tribunale,  con  ordinanza  del  13-29  maggio  1959 ordinò la comparizione delle parti per interrogarle liberamente sui fatti della causa ai sensi dell'art. 117 C.P.C. e rimise le parti dinanzi al Presidente istruttore. All'udienza istruttoria dell' l1.6.1959 comparve soltanto il convenuto, per cui la causa, su richiesta dei procuratori delle parti veniva rimessa al Collegio. All'udienza collegiale del 14.10.1959 la causa passava in decisione sulle conclusioni innanzi trascritte.

DIRITTO

Osserva il Collegio che la domanda attrice è manifestamente infondata, avendo il convenuto provato la sua qualità di principe d'Altavilla Sicilia Napoli, discendente diretto della Casa Normanna. Invero, il Tribunale di Napoli, con sentenza del 28 dicembre 1949 ordinò all'Ufficiale dello Stato Civile di Sorrento di rettificare l'atto di nascita del principe Mario Cilento, figlio di D. Salvatore Cilento e di D. Emma Vacca, discendente ed erede della Casa ex regnante d'Altavilla  (seu  d'Hauteville)  nato  il  1.2.1891  ed iscritto  al n. 42 p. I. dei registri dei nati di detto anno in quel Comune nel senso che il cognome del neonato risulti d'Altavilla invece di Cilento; ordinò, all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli che dopo aver trascritto nei suoi registri l'atto di nascita del Principe Cesare Cilento di Mario e di Ida Bovanzi nato a Catania il 25.2.1916 ed iscritto al n. 1418 del registro dei nati di detto anno in quella città rettificasse il cognome del neonato nel senso che dove leggesi «Cilento» vi si legga '< d'Altavilla (seu d’Hautevilla); ordinò infine all’Ufficiale dello Stato Civile di Catania di procedere a simile rettifica dell'atto stesso, iscritto nei suoi registri il 25.2.1916 al n. 1418 di detto anno. Il Tribunale di Napoli con altra sentenza del 26.7.1956 ordinò agli Ufficiali di Stato Civile di Napoli e di Catania di annotare sugli atti dello Stato Civile del principe Cesare d'Altavilla (seu d'Hauteville) che il cognome del neonato Cesare d'Altavilla sia preceduto dal trattamento connesso alla qualifica ereditaria di principe reale e resti integrato con il predicato Sicilia Napoli in maniera che risulti « Sua Altezza Reale il Principe Reale Cesare d'Altavilla (d'Hauteville) Sicilia Napoli».Il pretore di Roma, con sentenza del 28.9.1957 assolse il  principe  Cesare  d'Altavilla  Sicilia Napoli  dal  reato  di cui all'ari. 498 C. P. per essersi qualificato Altezza Reale, Principe  di Sicilia  Napoli,  Capo  della  reale  Casa Normanna d'Italia per diritto ereditario, generalissimo e Presidente generale dell'Armata Nazionale delle guardie del soccorso internazionale detto dei Militi di Roberto il Guiscardo, perché il fatto non costituisce reato, e dal reato di cui all'ari. 640 C.P. per aver percepito varie somme da diverse persone cui aveva conferito titoli cavallereschi, perché il fatto non sussiste, nonché dal reato di cui all'art. 7 della legge 3.3.1951 n. 178, per aver conferito titoli onorifici perché il fatto non costituisce reato. Il Pretore di Roma, con sentenza del 10.9.1948 assolse con formula piena il principe d'Altavilla per aver costituito l'ordine cavalleresco di S. Giorgio d'Antiochia o delle Crociate e rilasciato titoli onorifici e gradi cavallereschi usurpando funzioni che per legge spettano al Presidente della Repubblica (art. 87 della Costituzione) e per aver usurpato il titolo di Altezza Reale, di principe porfirogenito o del Sangue, di principe d'Antiochia, principe di Tarante, principe delle Puglie, duca di Capua, Conte palatino di nomina pontificia e quello di Capo del d'Hauteville) ; ordinò, infine, all'Ufficiale dello Stato Civile reale augusta casa normanna d'Altavilla (seu d Hauteville) di pretendere al trono di Sicilia, e di Gran Maestro del predetto ordine di S. Giorgio di Antiochia. In tali sensi decise il Pretore di S. Agata di Puglia con sentenza del 25.5.1955. Da tale copiosa documentazione si evince in maniera inequivocabile il diritto dell'Altavilla a qualificarsi Capo della real Casa Normanna d'Altavilla Sicilia Napoli, con  diritto per sé e per i suoi successori ali infinito, maschi e femmine a tutte le qualifiche, prerogative attributi e trattamenti del rango. Dallo status suddetto deriva la legittimazione al conferimento di titoli nobiliari ed onorificenze cavalleresche relativi agli ordini ereditari di famiglia (ordini non nazionali), nonché alla creazione di nuovi ordini, in quanto la dinastia normanna m Italia non si estinse con l’Imperatrice Costanza d'Altavilla, andata in isposa ad Arrigo VI lo Svevo, perché alla luce di documenti storici non controversi è risaputo che la Casa d'Altavilla non venne mai debellata, ma al contrario affermò militarmente e politicamente la propria opposizione al subentrante dominio Svevo anzi dal totale annientamento della dinastia dovuto alle persecuzioni sveve riuscì a sfuggire un ramo indiretto, che riparo nei suoi domini del Cilento e di là tenne vive le vendicazioni storiche e le riserve giuridiche sulla legalità delle successive dinastie al potere nell'Italia Meridionale ed in Sicilia. Quando un Sovrano viene estromesso dal dominio politico di un territorio, subisce la perdita dell' esercizio dello jus gladii e dello jus imperii, continuando pero ad  esercitare lo jus maiestatis e lo jus honorum, m virtù della fons honorum connaturata alla sua persona, come unici atti di giuridico esercizio di sovranità e senza alcun pregiudizio per lo Stato che lo ospita e del quale eventualmente abbia acquistato la cittadinanza. Tale considerazione consente di comprendere  esattamente il  pensiero del nostro legislatore in   riferimento alla legge 3. 3.1951 n. 178 ed in particolare all'Ari. 7 primo comma il  quale  recita :  « I  cittadini  italiani  non  possono  usare nel territorio della Repubblica onorificenze e distinzioni cavalleresche loro conferite da ordini non nazionali o da Stati esteri (nel progetto governativo si parlerà solo di Stati esteri) se non sono autorizzati dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero degli Esteri ». Il successivo art. 8, invece, nel vietare il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni, con qualsiasi forma e descrizione, da parte di  enti,  associazioni o privati punisce l'uso di qualsiasi forma o modalità di tali onorificenze e distinzioni. Dall'esame delle due distinzioni, avuto riguardo alla elaborazione legislativa che precedette la disciplina attualmente offerta dalla richiamata legge 3.3.1951 n. 178 in materia di ordini cavallereschi ed al carattere essenzialmente diverso delle predette norme è lecito dedurre che in alcuni casi e col verificarsi di determinate condizioni, può essere permesso al cittadino italiano un uso limitato delle onorificenze e dei titoli nobiliari concessi da Stati Esteri o da ordini non nazionali, ancorché non sia stata richiesta e non sia ancora intervenuta la prescritta autorizzazione del Presidente della Repubblica, mentre è vietata assolutamente l'uso di onorificenze concesse da Enti, associazioni o privati. Dalla chiara dizione dell'ari. 7 si evince che l’accettazione di onorificenze conferite a cittadini italiani da  Stati Esteri o da ordini non nazionali (questi ultimi, come è noto possono essere anche soggetti di diritto internazionale) non ne sottoposto alla preventiva autorizzazione del Capo dello Stato, autorizzazione, invece, che è indispensabile per l'uso delle onorificenze e distinzioni del genere. Ora, per l'« uso » come si legge negli atti parlamentari in sede di discussione sulla legge del 1951, va inteso l'uso pubblico e non già quello privato; ciò perché se l’autorizzazione del Capo dello Stato riguardasse l'uso in senso lato, occorrerebbe negare qualsiasi effetto giuridico all'accettazione, il che non è sostenibile, dovendo ammettersi l'esistenza di un particolare diritto soggettivo che sorge con il conferimento e l'accettazione dell'onorificenza. D'altra parte, si deve ritenere che il diverso significato delle due disposizioni dell'ari. 7 e 8 della legge 1951 n. 178 corrisponde ad un preciso diverso intento del Legislatore che se ne avesse voluto riferirsi ad un concetto di uso da applicarsi indiscriminatamente nelle diverse situazioni, non avrebbe sentito il bisogno di discendere ad una specificazione ulteriore, eliminando la formalità di uso, di qualsiasi forma e modalità. Questa diversità di disciplina legislativa è certamente  da porsi in relazione con quelli che sono gli scopi stessi della tutela che nel caso dell'ari. 8 sono più specifici e più intensi di quelli di cui all'ari. 7, perché le onorificenze riguardate dal richiamato art. 8 provengono da ordini non riconosciuti, né riconoscibili in quanto sostanzialmente enti privati che non possono conferire alcuna onorificenza o distinzione. La Corte Suprema di Cassazione, III Sez. Penale, con sentenza del 23.4.1959 n. 2008 ha stabilito che non costituisce reato l'uso di un’onorificenza concessa dal Principe d'Altavilla Sicilia Napoli con specificazione dell'ordine cavalleresco, sotto il riflesso che l’indicazione specifica del titolo cavalleresco serve a precisare la specie e qualità dell'Ordine cavalleresco e quindi non può generare confusioni con le onorificenza concesse dalla Repubblica Italiana. Orbene, non può revocarsi in dubbio che il convenuto, Capo della Casa Normanna d'Altavilla, mai debella-ta, può usare stemmi, titoli e qualifiche che gli si appartengono per diritto ereditario, può conferire titoli nobiliari, stemmi gentilizi con o senza predicato, può nominare il Ministro della sua Casa, i dignitari, i suoi rappresentanti, può usare il titolo di Generalissimo e Presidente dell'Esercito Internazionale delle Guardie del Soccorso, organizzazione questa che non è in contrasto con il D.L. n. 43 del 1948, perché non ha scopi politici, essendo i suoi fini soltanto assistenziali, ricreativi e culturali. Consegue, pertanto, che i cittadini italiani a norma dell'art. 7 della legge 1951 n.178 ben possono accettare le onorificenze e le distinzioni conferite dalla Real Casa Normanna da cui discende l'Altavilla e che di esse, possono farne uso nella vita di relazione privata, precisandone la specie e la qualità, salvo a richiedere la prescritta autorizzazione del Capo dello Stato Italiano quante volte intendano fare uso pubblico o ufficiale di dette distinzioni (es. precedenza nelle pubbliche funzioni, menzione nei bollettini, nelle graduatorie delle pubbliche amministrazioni, ecc.). Rebus sic stantibus, non può parlarsi di nullità dei contratti intercorsi tra il Delle Foglie e il convenuto tanto più che la richiesta d’autorizzazione all'uso pubblico delle distinzioni di cui trattasi, doveva essere eseguita dall'istante che di tanto venne edotto con nota 15.5.1958 dalla segreteria dell'Altavilla. La domanda attrice va respinta. La richiesta di risarcimento di danni avanzata dal convenuto va rigettata, perché non provata.  Le spese seguono la soccombenza.

  P.Q.M.

IL TRIBUNALE

pronunziando sulla domanda proposta con atto 18 luglio 1958 dal Sig. Delle Foglie Vittorio contro il Principe Cesare d'Altavilla Sicilia Napoli, uditi i procuratori delle arti, disattesa, ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede : 

      I) Rigetta la domanda attrice. 

      II) Condanna il Delle Foglie Vittorio alle spese del presente giudizio, che liquida in .143.742, (centoquarantatremilasettecentoquarantadue)  di  cui  L. 100.000 centomila) di onorario di avvocato. 

Così deciso in Bari addì 21 ottobre 1959 nella Camera di Consiglio della seconda sezione del Tribunale civile e penale di Bari dai sottoscritti magistrati. Pasquale Pensa - Nicolò Mezzina - Cesare Carlucci. Depositata in Cancelleria addì 10 novembre 1959. IL CANCELLIERE F.to Antonio Giancaspro  ""  Registrato a Bari il 19.11.59 al  n. 3583 Mod. III  Vol.. 239 esatte lire duemiladuecentoquaranta L. 2.240).   p. Il Direttore F.to Attolico. Per copia conforme che si rilascia a richiesta dell'avv. Nicola Vernola nell'interesse del convenuto e per gli usi di legge.

Bari 26 novembre 1959 
IL CANCELLIERE

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