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Copia
dal Suo originale esistente nella
Cancelleria delTribunale di Bari.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La
seconda sezione del Tribunale civile e penale di
Bari, composta dai Signori Magistrati :
Pensa
dott. Pasquale — Presidente relatore
Mezzina dott. Nicolo — Giudice
Carlucci dott. Cesare — Giudice
Ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul registro generale affari
contenziosi al N. 2452 dell'anno 1958
TRA DELLE FOGLIE VITTORIO, elettivamente domiciliato in Bari presso
lo studio dell'Avv. Biagio d'Addabbo, dal quale è rappresentato e
difeso-attore
contro
d'ALTAVILLA SICILIA NAPOLI CESARE, selettivamente domiciliato
in Bari presso lo studio dell'Avv. Nicola Vernola, dal quale è
rappresentato e difeso, convenuto. All'udienza collegiale del 14
ottobre 1959 la causa passava in decisione in contraddittorio delle
parti e sulle conclusioni dei rispettivi procuratori così come
appresso trascritte.
Per
l'attore : Piaccia all'On.Tribunale adito, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa reietta, in accoglimento della domanda proposta
con atto 28.7.58, dichiarare che il sig. Cesare Cilento Mario e di
Ida Bovenzi : a) non è il
capo della
Reale Casa
di Altavilla
Sicilia Napoli
e di conseguenza non è nè principe nè ha diritto di usare,
stemmi, titoli e qualifiche o qualità appartenenti alla Casa
d'Altavilla e meno che mai diritto al trattamento di Altezza
reale e Maestà
perché egli
chiama invece
Cesare Cilento di
Mario e
non sarebbe il
pretendente e il Curatore del trono di Sicilia Napoli; b) non
può considerarsi giuridicamente
re di
Napoli e
di Sicilia,
con il
trattamento relativo
di Maestà,
perché egli
non sarebbe
il discendente
della Casa d'Altavilla e poi perché quella dinastia venne
debellata e si estinse e non gode della sovranità come appare su
tutte le enciclopedie, e, quindi, non possiede il patronato
ereditario di
Grammagistero Sovrano degli
Ordini Cavallereschi di S. Giorgio di Antiochia o delle Crociate e
quella della Corona Normanna d’Altavilla
(oltre a quelli del Supremo Ordine di Ruggiero II il Normanno
e del Cingolo Militare);
Ordini che,
pare, non
siano storicamente
mai esistiti
e quindi
non sarebbero
ordini non
nazionali nè
di libero
conferimento ai sensi
della legge
'51, e)
non è il Presidente
generale col
grado di
Generalissimo dell'Esercito internazionale delle Guardie del
Soccorso, in quanto non avrebbe nessun diritto di abusare di nome,
casata e prerogativa di ascendenti, mèmbri della gloriosa Casa
Normanna di Altavilla, e infine perchè la predetta organizzazione
sarebbe in aperta violazione del D.L. n 43 del 1948 contro, le
organizzazioni militari, militarizzate, o paramilitare; d) e
pertanto non possiede le prerogative della fons honorum e della jus
maiestatis e non può quindi conferire, rinnovare, riconoscere
stemmi, titoli nobiliari con predicato o senza, trasmissibili o
non,e non essendo capo di una Casa Sovrana giuridicamente
riconosciuta non ha diritto di legatia attiva e passiva e non può
nominare agenti diplomatici, ambasciatori, ministri plenipotenziari,
inviati straordinari, consoli generali, vice consoli,
ecc. ecc. ne
conferire nomine di
aiutanti di campo. Statuire la nullità della contrattazione di cui
in citazione con la condanna di esso Principe d'Altavilla, con
sentenza provvisoriamente eseguibile nonostante appello,alla
restituzione della predetta somma di L.2.950.000» con gli interessi
nonché le spese del giudizio ed onorario di difesa.
Salvezze illimitate.
Per il convenuto: Piaccia all'On. Tribunale,
reiette le avverse istanze, eccezioni e deduzioni che si impugnano,
con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ;
1) Dichiarare legittima la convenzione conclusa fra le parti
in causa e legittimi il conferimento di onorificenze fatti dal
Principe Cesare d'Altavilla in favore dell'attore.
2) Rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e
in diritto.
3) Condannare l'attore Delle Foglie al pagamento delle spese
e onorari del giudizio, nonché ai danni da liquidarsi in separata
sede.
Salvezze.
FATTO
Nel maggio 1958 Delle Foglie Vittorio chiese ed ottenne dal Principe
Cesare d'Altavilla (d'Hauteville) Sicilia Napoli, previo versamento
di Lit. 2.950.000, per
spese, diritti di repertorio ed oblazione, il titolo di Conte e le
onorificenze cavalleresche di Cavaliere Ufficiale dell'Ordine della
Corona Normanna, ordine equestre non nazionale e onorificenza di S.
Giorgio di Antiochia
o delle crociate, la mansione onorifica di v. Console a
disposizione del Ministero della Real Casa Normanna ed il grado
altrettanto onorifico di Tenente dell'Esercito Internazionale delle
Guardie del soccorso. Successivamente
il Delle Foglie prima di fa^0^11^ dette insegne, essendosi rivolto,
a titolo informativo Ministero degli Esteri per l'autorizzazione del
Presidente della Repubblica, apprese che i titoli concessi dal
principe d'Altavilla erano privi di valore ed illegali. Infine,
Delle Foglie da altre fonti seppe che il Principe d'Altavilla altri
non era che Cilento Cesare di Mario e di Bovenzi Ida, sedicente
principe. Altezza reale, re di Napoli e di Sicilia, gran Maestro di
pseudo ordini cavallereschi e che, anzi, contro il predetto erano
pendenti vari giudizi. Ciò premesso, il Delle Foglie con atto del 28 luglio 1959
convenne il principe Cesare D'Altavilla dinanzi al Tribunale di Bari
per sentire, con sentenza munita di clausola di provvisoria
esecuzione, di dichiarare: a) non essere egli il capo della Real
Casa di Altavilla Sicilia Napoli e di conseguenza non essere né
principe, né aveva il diritto di usare stemmi, titoli, qualifiche e
qualità appartenenti alla Casa d'Altavilla e meno che mai di aver
diritto al trattamento di Altezza Reale e di Maestà, perché egli
si chiamava invece Cesare Cilento di Mario e non sarebbe il curatore
o il pretendente al trono Sicilia-Napoli ; &) non doversi
considerare giuridicamente perciò re di Napoli e di Sicilia con il
trattamento relativo di Maestà perché egli non sarebbe il
discendente della Casa d'Altavilla anche perché quella dinastia
venne debellata e si estinse e non gode della sovranità come
apparirebbe da tutte le enciclopedie e quindi non possederebbe il
patronato ereditano di gran
magistero sovrano
degli Ordini
cavaliereschi di
S. Giorgio d'Antìochia
o delle Crociate e quella Casa normanna d Al favilla (oltre quello
del supremo ordine di Ruggero II il
Normanno) ordini che pare storicamente non siano esistiti e
quindi non sarebbero ordini non nazionali ne di libero conferimento
ai sensi di legge del 1951 : e) per conseguenza egli non sarebbe ne
il Presidente generale dell'Esercito Internazionale delle guardie
del Soccorso in quanto non avrebbe alcun diritto di abusare di nome,
gesta e prerogative di mèmbri della gloriosa casa Normanna
d'Altavilla e poi perché la predetta organizzazione sarebbe in
aperta violazione del decreto n. 43 del 1948 contro le
organizzazioni militari e paramilitari ; d) pertanto, egli non
possederebbe le prerogative della fons honorum e dello jus
majestatis e non potrebbe quindi conferire, rinnovare, riconoscere
stemmi, titoli nobiliari con predicato o senza, trasmissibili o non,
non essendo capo di una casa sovrana giuridicamente riconosciuta,
non avrebbe diritto di legazione attiva e passiva e non
potrebbe,quindi, nominare agenti diplomatici, ambasciatori, ministri
plenipotenziari, inviati straordinari, consoli, consoli generali, v.
consoli, ne potrebbe conferire nomine di aiutanti di campo, ecc. In
conseguenza di quanto innanzi, sentire inoltre dichiarare la nullità
della contrattazione innanzi specificata, con la condanna di esso
principe d'Altavilla alla restituzione della somma di Lit.2.950.000,
oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo e le spese del
giudizio. Contestatasi la lite, il principe d'Altavilla si
costituiva e con comparsa di risposta del 4.4.1958 chiese il rigetto
della domanda attrice, essendo legittimi i conferimenti fatti al
Delle Foglie, il quale avrebbe dovuto richiedere al Presidente della
Repubblica la autorizzazione all'uso pubblico delle insegne degli
ordini equestri dinastici famigliari e non nazionali, conferitigli
con vittoria di spese ed onorari. Il convenuto, chiese, inoltre, la
condanna dell'attore ai danni da liquidarsi in separata sede.
L'attore insiste nella domanda. Rimessa la causa al Collegio, la
stessa all'udienza del 6.5.1959 passò in decisione. Il
Tribunale, con
ordinanza del
13-29 maggio
1959 ordinò la comparizione delle parti per interrogarle
liberamente sui fatti della causa ai sensi dell'art. 117 C.P.C. e
rimise le parti dinanzi al Presidente istruttore. All'udienza
istruttoria dell' l1.6.1959 comparve soltanto il convenuto, per cui
la causa, su richiesta dei procuratori delle parti veniva rimessa al
Collegio. All'udienza collegiale del 14.10.1959 la causa passava in
decisione sulle conclusioni innanzi trascritte.
DIRITTO
Osserva il Collegio che la domanda attrice è
manifestamente infondata, avendo il convenuto provato la sua qualità
di principe d'Altavilla Sicilia Napoli, discendente diretto della
Casa Normanna. Invero, il Tribunale di Napoli, con sentenza del 28
dicembre 1949 ordinò all'Ufficiale dello Stato Civile di Sorrento
di rettificare l'atto di nascita del principe Mario Cilento, figlio
di D. Salvatore Cilento e di D. Emma Vacca, discendente ed erede
della Casa ex regnante d'Altavilla
(seu d'Hauteville)
nato il
1.2.1891 ed
iscritto al n. 42 p. I.
dei registri dei nati di detto anno in quel Comune nel senso che il
cognome del neonato risulti d'Altavilla invece di Cilento; ordinò,
all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli che dopo aver trascritto
nei suoi registri l'atto di nascita del Principe Cesare Cilento di
Mario e di Ida Bovanzi nato a Catania il 25.2.1916 ed iscritto al n.
1418 del registro dei nati di detto anno in quella città
rettificasse il cognome del neonato nel senso che dove leggesi «Cilento»
vi si legga '< d'Altavilla (seu d’Hautevilla); ordinò infine
all’Ufficiale dello Stato Civile di Catania di procedere a simile
rettifica dell'atto stesso, iscritto nei suoi registri il 25.2.1916
al n. 1418 di detto anno. Il Tribunale di Napoli con altra sentenza
del 26.7.1956 ordinò agli Ufficiali di Stato Civile di Napoli e di
Catania di annotare sugli atti dello Stato Civile del principe
Cesare d'Altavilla (seu d'Hauteville) che il cognome del neonato
Cesare d'Altavilla sia preceduto dal trattamento connesso alla
qualifica ereditaria di principe reale e resti integrato con il
predicato Sicilia Napoli in maniera che risulti « Sua Altezza Reale
il Principe Reale Cesare d'Altavilla (d'Hauteville) Sicilia Napoli».Il
pretore di Roma, con sentenza del 28.9.1957 assolse il
principe Cesare d'Altavilla
Sicilia Napoli dal reato
di cui all'ari. 498 C. P. per essersi qualificato Altezza
Reale, Principe di
Sicilia Napoli,
Capo della
reale Casa
Normanna d'Italia per diritto ereditario, generalissimo e Presidente
generale dell'Armata Nazionale delle guardie del soccorso
internazionale detto dei Militi di Roberto il Guiscardo, perché il
fatto non costituisce reato, e dal reato di cui all'ari. 640 C.P.
per aver percepito varie somme da diverse persone cui aveva
conferito titoli cavallereschi, perché il fatto non sussiste, nonché
dal reato di cui all'art. 7 della legge 3.3.1951 n. 178, per aver
conferito titoli onorifici perché il fatto non costituisce reato.
Il Pretore di Roma, con sentenza del 10.9.1948 assolse con formula
piena il principe d'Altavilla per aver costituito l'ordine
cavalleresco di S. Giorgio d'Antiochia o delle Crociate e rilasciato
titoli onorifici e gradi cavallereschi usurpando funzioni che per
legge spettano al Presidente della Repubblica (art. 87 della
Costituzione) e per aver usurpato il titolo di Altezza Reale, di
principe porfirogenito o del Sangue, di principe d'Antiochia,
principe di Tarante, principe delle Puglie, duca di Capua, Conte
palatino di nomina pontificia e quello di Capo del d'Hauteville) ;
ordinò, infine, all'Ufficiale dello Stato Civile reale augusta casa
normanna d'Altavilla (seu d Hauteville) di pretendere al trono di
Sicilia, e di Gran Maestro del predetto ordine di S. Giorgio di
Antiochia. In tali sensi decise il Pretore di S. Agata di Puglia con
sentenza del 25.5.1955. Da tale copiosa documentazione si evince in
maniera inequivocabile il diritto dell'Altavilla a qualificarsi Capo
della real Casa Normanna d'Altavilla Sicilia Napoli, con
diritto per sé e per i suoi successori ali infinito, maschi
e femmine a tutte le qualifiche, prerogative attributi e trattamenti
del rango. Dallo status suddetto deriva la legittimazione al
conferimento di titoli nobiliari ed onorificenze cavalleresche
relativi agli ordini ereditari di famiglia (ordini non nazionali),
nonché alla creazione di nuovi ordini, in quanto la dinastia
normanna m Italia non si estinse con l’Imperatrice Costanza
d'Altavilla, andata in isposa ad Arrigo VI lo Svevo, perché alla
luce di documenti storici non controversi è risaputo che la Casa
d'Altavilla non venne mai debellata, ma al contrario affermò
militarmente e politicamente la propria opposizione al subentrante
dominio Svevo anzi dal totale annientamento della dinastia dovuto
alle persecuzioni sveve riuscì a sfuggire un ramo indiretto, che
riparo nei suoi domini del Cilento e di là tenne vive le
vendicazioni storiche e le riserve giuridiche sulla legalità delle
successive dinastie al potere nell'Italia Meridionale ed in Sicilia.
Quando un Sovrano viene estromesso dal dominio politico di un
territorio, subisce la perdita dell' esercizio dello jus gladii e
dello jus imperii, continuando pero ad esercitare lo jus maiestatis e lo jus honorum, m virtù della
fons honorum connaturata alla sua persona, come unici atti di
giuridico esercizio di sovranità e senza alcun pregiudizio per lo
Stato che lo ospita e del quale eventualmente abbia acquistato la
cittadinanza. Tale considerazione consente di comprendere
esattamente il pensiero
del nostro legislatore in
riferimento alla legge 3. 3.1951 n. 178 ed in particolare
all'Ari. 7 primo comma il quale recita : « I
cittadini italiani
non possono
usare nel territorio della Repubblica onorificenze e
distinzioni cavalleresche loro conferite da ordini non nazionali o
da Stati esteri (nel progetto governativo si parlerà solo di Stati
esteri) se non sono autorizzati dal Presidente della Repubblica su
proposta del Ministero degli Esteri ». Il successivo art. 8,
invece, nel vietare il conferimento di onorificenze, decorazioni e
distinzioni, con qualsiasi forma e descrizione, da parte di
enti, associazioni
o privati punisce l'uso di qualsiasi forma o modalità di tali
onorificenze e distinzioni. Dall'esame delle due distinzioni, avuto
riguardo alla elaborazione legislativa che precedette la disciplina
attualmente offerta dalla richiamata legge 3.3.1951 n. 178 in
materia di ordini cavallereschi ed al carattere essenzialmente
diverso delle predette norme è lecito dedurre che in alcuni casi e
col verificarsi di determinate condizioni, può essere permesso al
cittadino italiano un uso limitato delle onorificenze e dei titoli
nobiliari concessi da Stati Esteri o da ordini non nazionali,
ancorché non sia stata richiesta e non sia ancora intervenuta la
prescritta autorizzazione del Presidente della Repubblica, mentre è
vietata assolutamente l'uso di onorificenze concesse da Enti,
associazioni o privati. Dalla chiara dizione dell'ari. 7 si evince
che l’accettazione di onorificenze conferite a cittadini italiani
da Stati Esteri o da
ordini non nazionali (questi ultimi, come è noto possono essere
anche soggetti di diritto internazionale) non ne sottoposto alla
preventiva autorizzazione del Capo dello Stato, autorizzazione,
invece, che è indispensabile per l'uso delle onorificenze e
distinzioni del genere. Ora, per l'« uso » come si legge negli
atti parlamentari in sede di discussione sulla legge del 1951, va
inteso l'uso pubblico e non già quello privato; ciò perché se
l’autorizzazione del Capo dello Stato riguardasse l'uso in senso
lato, occorrerebbe negare qualsiasi effetto giuridico
all'accettazione, il che non è sostenibile, dovendo ammettersi
l'esistenza di un particolare diritto soggettivo che sorge con il
conferimento e l'accettazione dell'onorificenza. D'altra parte, si
deve ritenere che il diverso significato delle due disposizioni
dell'ari. 7 e 8 della legge 1951 n. 178 corrisponde ad un preciso
diverso intento del Legislatore che se ne avesse voluto riferirsi ad
un concetto di uso da applicarsi indiscriminatamente nelle diverse
situazioni, non avrebbe sentito il bisogno di discendere ad una
specificazione ulteriore, eliminando la formalità di uso, di
qualsiasi forma e modalità. Questa diversità di disciplina
legislativa è certamente da
porsi in relazione con quelli che sono gli scopi stessi della tutela
che nel caso dell'ari. 8 sono più specifici e più intensi di
quelli di cui all'ari. 7, perché le onorificenze riguardate dal
richiamato art. 8 provengono da ordini non riconosciuti, né
riconoscibili in quanto sostanzialmente enti privati che non possono
conferire alcuna onorificenza o distinzione. La Corte Suprema di
Cassazione, III Sez. Penale, con sentenza del 23.4.1959 n. 2008 ha
stabilito che non costituisce reato l'uso di un’onorificenza
concessa dal Principe d'Altavilla Sicilia Napoli con specificazione
dell'ordine cavalleresco, sotto il riflesso che l’indicazione
specifica del titolo cavalleresco serve a precisare la specie e
qualità dell'Ordine cavalleresco e quindi non può generare
confusioni con le onorificenza concesse dalla Repubblica Italiana.
Orbene, non può revocarsi in dubbio che il convenuto, Capo della
Casa Normanna d'Altavilla, mai debella-ta, può usare stemmi, titoli
e qualifiche che gli si appartengono per diritto ereditario, può
conferire titoli nobiliari, stemmi gentilizi con o senza predicato,
può nominare il Ministro della sua Casa, i dignitari, i suoi
rappresentanti, può usare il titolo di Generalissimo e Presidente
dell'Esercito Internazionale delle Guardie del Soccorso,
organizzazione questa che non è in contrasto con il D.L. n. 43 del
1948, perché non ha scopi politici, essendo i suoi fini soltanto
assistenziali, ricreativi e culturali. Consegue, pertanto, che i
cittadini italiani a norma dell'art. 7 della legge 1951 n.178 ben
possono accettare le onorificenze e le distinzioni conferite dalla
Real Casa Normanna da cui discende l'Altavilla e che di esse,
possono farne uso nella vita di relazione privata, precisandone la
specie e la qualità, salvo a richiedere la prescritta
autorizzazione del Capo dello Stato Italiano quante volte intendano
fare uso pubblico o ufficiale di dette distinzioni (es. precedenza
nelle pubbliche funzioni, menzione nei bollettini, nelle graduatorie
delle pubbliche amministrazioni, ecc.). Rebus sic stantibus, non può
parlarsi di nullità dei contratti intercorsi tra il Delle Foglie e
il convenuto tanto più che la richiesta d’autorizzazione all'uso
pubblico delle distinzioni di cui trattasi, doveva essere eseguita
dall'istante che di tanto venne edotto con nota 15.5.1958 dalla
segreteria dell'Altavilla. La domanda attrice va respinta. La
richiesta di risarcimento di danni avanzata dal convenuto va
rigettata, perché non provata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
IL
TRIBUNALE
pronunziando sulla domanda proposta con atto
18 luglio 1958 dal Sig. Delle Foglie Vittorio contro il Principe
Cesare d'Altavilla Sicilia Napoli, uditi i procuratori delle arti,
disattesa, ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede :
I) Rigetta la domanda attrice.
II) Condanna il Delle Foglie Vittorio alle spese del presente
giudizio, che liquida in .143.742,
(centoquarantatremilasettecentoquarantadue) di cui
L. 100.000 centomila) di onorario di avvocato.
Così deciso in Bari addì 21 ottobre 1959
nella Camera di Consiglio della seconda sezione del Tribunale civile
e penale di Bari dai sottoscritti magistrati. Pasquale Pensa - Nicolò
Mezzina - Cesare Carlucci. Depositata in Cancelleria addì 10
novembre 1959. IL CANCELLIERE F.to Antonio Giancaspro
"" Registrato
a Bari il 19.11.59 al n.
3583 Mod. III Vol.. 239 esatte lire duemiladuecentoquaranta L. 2.240).
p. Il Direttore F.to Attolico. Per copia conforme che si
rilascia a richiesta dell'avv. Nicola Vernola nell'interesse del
convenuto e per gli usi di legge.
Bari 26 novembre 1959
IL CANCELLIERE
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