Progetto di Comunità ecclesiale – monastica

Art. In complemento dello Statuto dell’Ordine Sovrano e Religioso di S. Elisabetta (1)    (Picenardi), è costituita una Comunità Ecclesiale Ecumenica , in sede da stabilire; costituite  in Italia ed all’estero, le sezioni  chiamate Cenacoli, avranno uguali mansioni della Sede Centrale e previo assenso della stessa, dalla quale dipendono. 

Art. 2        La Comunità accoglie nel suo seno tutti i fedeli cristiani che risconoscono la necessità di superare ogni pregiudizio ideologico e teologico, per elevarsi e sentirsi uniti al servizio di Cristo Gesù e della sua Santa Chiesa a difesa degli essenziali valori spirituali e morali che scaturiscono dal messaggio evangelico. 

  Art. 3   La Comunità fulcro di solidarietà cristiana vuole essere fiaccola luminosa verso la    formazione dei più alti valori spirituali di santità, di carità, di giustizia, di pace  e di libertà. 

Art.   4      Possono appartenere alla Comunità tutti i fedeli cristiani di ambo i sessi; di qualunque età   e condizione sociale, razza o colore. 

Art.   5      La Comunità si prefigge i seguenti scopi: 

A)      Unire tutti fedeli cristiani secondo il comando del Vangelo “UT UNUM SINT”. 

B)      Operare sempre per la migliore gloria di Dio, svolgendo tutte quelle attività spirituali e culturali  atte a sollevare i bisogni religiosi e morali degli aderenti e del prossimo, soprattutto attraverso il potenziamento delle opere Parrocchiali che saranno ritenute opportune per il bene delle anime. 

C)      Difendere il culto religioso dei fedeli incoraggiando e promovendo gli atti di culto cristiano in qualunque forma sia individuale o associata, privata o pubblica; promuovere il culto cristiano nei diversi riti occidentali, orientali, evangelico, riformato e libero, nonchè del rito proprio della Comunità; proporre la costituzione di una Facoltà di Teologia. 

D)      Affermare e alimentare comunque la verità del vangelo con predicazioni, con l’insegnamento religioso ai giovani, ed agli adulti; agevolare e promuovere la formazione di gruppi di esperti in scienze religiose ed il censimento catechistico dei giovani, nonchè in Seminario. 

E)      Promuovere e vivificare  nel popolo cristiano la “CHIAMATA” missionaria della Chiesa, sensibilizzandola con conferenze , atti di culto, propaganda multimediale. 

F)       Promuovere ed in modo particolare potenziare:  

1)      Le vocazioni religiose e sacerdotali, coltivandole negli adulti e nei giovani, con amore ed interesse.

2)      Le opere di assistenza e di beneficenza con ogni mezzo atto a sollevare i bisognosi nello spirito e nel corpo, gli abbandonati, gli emarginati, i disoccupati, i vecchi, gli ammalati, i carcerati ecc.

3)      La buona stampa affinchè penetri in ogni angolo della vita sociale e diventi la grande scuola di formazione delle anime. 

Art.   6   La Comunità sia un vero Sacro Cenacolo dove imperi l’amore fraterno, la letizia, la     libertà spirituale e la docilità spontanea verso i Superiori in  ossequio ai voti espressi. 

Art.   7    L’appartenenza alla Comunità non conferisce alcun titolo di proprietà sul patrimonio totale o parziale della stessa comunità, ne dà diritto di trattenere in proprio le donazioni dei benefattori. 

 Art.  8    La Comunità sarà retta da un Consiglio Ecclesiale eletto dall’Assemblea Generale   degli aderenti alla Comunità e dura una carica di quattro anni. Il Consiglio Ecclesiale della Comunità sarà composto di un minimo di 5 persone  e di un massimo di 20 persone; essi saranno: 

1.      Priore (sezione maschile)

2.      Superiora (sezione femminile)

3.      Presidente dell’Unione Giovani

4.      Priore Generale

5.      Vicario generale

6.      Segretario/a

7.      Consiglieri 

Art.   9       Al Consiglio Ecclesiale Generale spettano i seguenti compiti: 

A)      Eleggere il Priore Generale  ed il Vicario Generale 

B)      Nominare i Priori e le Superiore dei capitali 

C)      Erigere e mantenere i luoghi di culto e le opere sociali 

D)      Corrispondere mensilmente la giusta congrua ai Ministri di Culto e ai Priori proposti  alla direzione dei Cenacoli ed al clero che porta servizio nella Comunità e limitatamente al vitto, cose e stipendio, stabilità all’Atto dell’Incardinazione.  

Art.   10     L a Comunità si mantiene finanziariamente con i contributi volontari dei Membri; con le offerte libere, con donazioni, lasciti, con collette da farsi durante le celebrazioni liturgiche.  Tutte le offerte e donazioni che pervengono alla Comunità devono essere amministrate dal Consiglio Ecclesiale Generale; spetta al componente del Consiglio regolarmente eletto A Priore Generale dalla Comunità. I Ministri del Culto od i Priori presiedono di diritto ai Consigli Ecclesiali dei singoli Cenacoli. Ai Ministri di Culto spettano le cure delle Anime e quindi l’Apostolato che ne consegue. Tutte le questioni di carattere  economico ed amministrativo spettano al Consiglio Ecclesiale. Il Consiglio Ecclesiale  mensilmente dovrà affiggere alla porta della Comunità il bilancio consuntivo del mese trascorso. Ad esso  aspetta altresì il compito di accogliere tutte le offerte e convogliarle nell’apposita cassa comunitaria. Il Consiglio Ecclesiale Generale può apportare modifiche al presente Atto e disciplinare  l’attività  della Comunità con norme ritenute più opportune per il raggiungimento delle finalità comunitarie. 

Art.   11   I Ministri del Culto e Priori dei Cenacoli possono indossare in privato e nelle funzioni  religiose abiti monastici. Possono altresì  indossare abiti monastici in pubblico unicamente con l’autorizzazione del Superiore Generale dei Culti e conformemente alle Leggi ed alle disposizioni degli Stati in cui operano. S’intende che con l’Elezione a Priore Generale il medesimo ha diritto per tutta la durata della carica ad indossare gli abiti religiosi sia in pubblico sia in privato, come pure, previa autorizzazione il Vicario Generale. 

Art.    12    Il Priore Generale il quale dipende dal Gran Magistero del Sovrano Ordine Religioso di S. Elisabetta e quindi, dalla Sovrana Corona di Susiana, ed il Vicario Generale, sono autorizzati a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento della Comunità presso le Autorità Competenti in cui operano con l’acquisizione da parte della Comunità della Personalità   Giuridica; ai soli effetti  di cui sopra, facoltizzandoli ad apportare al presente Atto tutte quelle modifiche richieste dalle competenti Autorità. 

Dalla Sede d’Esarcato Patriarcale  della Corona di Susiana 

(1)   ELISABETTA PICENARDI SERVA DI MARIA 1428-1468 –

Culto concesso il 20.11.1804  da PIO VII

 

Storia


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