|

Art. 1 In complemento
dello Statuto dell’Ordine Sovrano e Religioso di S. Elisabetta
(1) (Picenardi), è costituita una Comunità Ecclesiale
Ecumenica , in sede da stabilire; costituite in Italia ed
all’estero, le sezioni chiamate Cenacoli, avranno uguali
mansioni della Sede Centrale e previo assenso della stessa,
dalla quale dipendono.
Art. 2 La Comunità
accoglie nel suo seno tutti i fedeli cristiani che
risconoscono la necessità di superare ogni pregiudizio
ideologico e teologico, per elevarsi e sentirsi uniti al
servizio di Cristo Gesù e della sua Santa Chiesa a difesa
degli essenziali valori spirituali e morali che scaturiscono
dal messaggio evangelico.
Art. 3 La Comunità fulcro di
solidarietà cristiana vuole essere fiaccola luminosa verso la
formazione dei più alti valori spirituali di santità, di
carità, di giustizia, di pace e di libertà.
Art. 4 Possono appartenere
alla Comunità tutti i fedeli cristiani di ambo i sessi; di
qualunque età e condizione sociale, razza o colore.
Art. 5 La Comunità si
prefigge i seguenti scopi:
A)
Unire tutti fedeli cristiani secondo il
comando del Vangelo “UT UNUM SINT”.
B)
Operare sempre per la migliore gloria di
Dio, svolgendo tutte quelle attività spirituali e culturali
atte a sollevare i bisogni religiosi e morali degli aderenti e
del prossimo, soprattutto attraverso il potenziamento delle
opere Parrocchiali che saranno ritenute opportune per il bene
delle anime.
C)
Difendere il culto religioso dei fedeli
incoraggiando e promovendo gli atti di culto cristiano in
qualunque forma sia individuale o associata, privata o
pubblica; promuovere il culto cristiano nei diversi riti
occidentali, orientali, evangelico, riformato e libero, nonchè
del rito proprio della Comunità; proporre la costituzione di
una Facoltà di Teologia.
D)
Affermare e alimentare comunque la verità
del vangelo con predicazioni, con l’insegnamento religioso ai
giovani, ed agli adulti; agevolare e promuovere la formazione
di gruppi di esperti in scienze religiose ed il censimento
catechistico dei giovani, nonchè in Seminario.
E)
Promuovere e vivificare nel popolo
cristiano la “CHIAMATA” missionaria della Chiesa,
sensibilizzandola con conferenze , atti di culto, propaganda
multimediale.
F)
Promuovere ed in modo particolare
potenziare:
1)
Le vocazioni religiose e sacerdotali, coltivandole
negli adulti e nei giovani, con amore ed interesse.
2)
Le opere di assistenza e di beneficenza con ogni
mezzo atto a sollevare i bisognosi nello spirito e nel corpo,
gli abbandonati, gli emarginati, i disoccupati, i vecchi, gli
ammalati, i carcerati ecc.
3)
La buona stampa affinchè penetri in ogni angolo
della vita sociale e diventi la grande scuola di formazione
delle anime.
Art. 6 La Comunità sia un
vero Sacro Cenacolo dove imperi l’amore fraterno, la letizia,
la libertà spirituale e la docilità spontanea verso i
Superiori in ossequio ai voti espressi.
Art. 7 L’appartenenza alla
Comunità non conferisce alcun titolo di proprietà sul
patrimonio totale o parziale della stessa comunità, ne dà
diritto di trattenere in proprio le donazioni dei
benefattori.
Art. 8 La Comunità
sarà retta da un Consiglio Ecclesiale eletto dall’Assemblea
Generale degli aderenti alla Comunità e dura una carica di
quattro anni. Il Consiglio Ecclesiale della Comunità sarà
composto di un minimo di 5 persone e di un massimo di 20
persone; essi saranno:
1.
Priore (sezione maschile)
2.
Superiora (sezione femminile)
3.
Presidente dell’Unione Giovani
4.
Priore Generale
5.
Vicario generale
6.
Segretario/a
7.
Consiglieri
Art. 9 Al Consiglio
Ecclesiale Generale spettano i seguenti compiti:
A)
Eleggere il Priore Generale ed il Vicario
Generale
B)
Nominare i Priori e le Superiore dei
capitali
C)
Erigere e mantenere i luoghi di culto e le
opere sociali
D)
Corrispondere mensilmente la giusta congrua
ai Ministri di Culto e ai Priori proposti alla direzione dei
Cenacoli ed al clero che porta servizio nella Comunità e
limitatamente al vitto, cose e stipendio, stabilità all’Atto
dell’Incardinazione.
Art. 10 L a Comunità
si mantiene finanziariamente con i contributi volontari dei
Membri; con le offerte libere, con donazioni, lasciti, con
collette da farsi durante le celebrazioni liturgiche. Tutte
le offerte e donazioni che pervengono alla Comunità devono
essere amministrate dal Consiglio Ecclesiale Generale; spetta
al componente del Consiglio regolarmente eletto A Priore
Generale dalla Comunità. I Ministri del Culto od i Priori
presiedono di diritto ai Consigli Ecclesiali dei singoli
Cenacoli. Ai Ministri di Culto spettano le cure delle Anime e
quindi l’Apostolato che ne consegue. Tutte le questioni di
carattere economico ed amministrativo spettano al Consiglio
Ecclesiale. Il Consiglio Ecclesiale mensilmente dovrà
affiggere alla porta della Comunità il bilancio consuntivo del
mese trascorso. Ad esso aspetta altresì il compito di
accogliere tutte le offerte e convogliarle nell’apposita cassa
comunitaria. Il Consiglio Ecclesiale Generale può apportare
modifiche al presente Atto e disciplinare l’attività della
Comunità con norme ritenute più opportune per il
raggiungimento delle finalità comunitarie.
Art. 11 I Ministri del Culto
e Priori dei Cenacoli possono indossare in privato e nelle
funzioni religiose abiti monastici. Possono altresì
indossare abiti monastici in pubblico unicamente con
l’autorizzazione del Superiore Generale dei Culti e
conformemente alle Leggi ed alle disposizioni degli Stati in
cui operano. S’intende che con l’Elezione a Priore Generale il
medesimo ha diritto per tutta la durata della carica ad
indossare gli abiti religiosi sia in pubblico sia in privato,
come pure, previa autorizzazione il Vicario Generale.
Art. 12 Il Priore Generale
il quale dipende dal Gran Magistero del Sovrano Ordine
Religioso di S. Elisabetta e quindi, dalla Sovrana Corona di
Susiana, ed il Vicario Generale, sono autorizzati a compiere
tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del
riconoscimento della Comunità presso le Autorità Competenti in
cui operano con l’acquisizione da parte della Comunità della
Personalità Giuridica; ai soli effetti di cui sopra,
facoltizzandoli ad apportare al presente Atto tutte quelle
modifiche richieste dalle competenti Autorità.
Dalla Sede d’Esarcato Patriarcale
della Corona di Susiana
(1)
ELISABETTA PICENARDI SERVA DI MARIA 1428-1468 –

Culto concesso il 20.11.1804 da PIO
VII |