NOI TAMMARYTU  III  YOSEF PER  GRAZIA  DI  DIO  E  DECRETI  IMPERIALI 

PRINCIPE  REALE  DI  SUSIANA DALLA  NOBILTÀ  DELLA  REAL  CASA  DI  SUSIANA

ART. 1

  Conferma:  l'Atto  Sovrano  col  quale  è  autorizzato l'uso di un Titolo, Predicato o Stemma. Rinnovazione: l'Atto Sovrano col quale si fa rivivere  un  Titolo, un  Predicato  o Stemma già  estinto in una Famiglia. Riconoscimento:  l'Atto Sovrano col quale è dichiarato Legale un Titolo,  Predicato, Stemma Nobiliare a Privati. Sanatoria:  l'Atto  Sovrano  col  quale,  in  caso  di lacune nelle prove di antiche concessioni o nelle sucessioni  di  Titoli  o  Predicati,  è  dichiarato Legale un Titolo, Predicato o stemma Nobiliare.

ART. 2

  Alle persone, a cui favore è emanato uno dei predetti Atti Sovrani,  sarà  spedito  un Diploma  in  formato Lettera Patente con la motivazione della Grazia. Le  lettere  patenti  dovranno  contenere  il  dispositivo del Decreto Sovrano e la Miniatura dello Stemma Gentilizio.La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri provvederà a tutte le pratiche che si riferiscono alla, materia Nobiliare e conserverà gli Elenchi Ufficiali Nobiliari:  Libro  d'Oro  della  Nobiltà  della  Real Casa di Susiana, Libro Araldico degli Stemmi Gentilizi. .Le  Lettere  Patenti,  prima  di  essere  spedite agli interessati,  dovranno  essere  registrate nei  detti Elenchi,  previo accredito della donazione effettuata dal Postulante.

ART. 3

  Le Distinzioni Nobiliari sono: i Titoli, i Predicati, gli Stemmi Gentilizi. Esse non possono formare oggetto di private disposizioni per atti tra vivi e di ultime volontà. Non si riconoscono  Distinzioni  Nobiliari  se  non si  possa  giustificare  l’ originaria  concessione od altro modo legittimo di acquisto e la legittima devoluzione a favore dell'istante.Il  provvedimento  del  Principe  Sovrano,  determinerà se la Distinzione Nobiliare è concessa ad  personam o è trasmissibile.

ART. 4

  I Titoli ammissibili e Graziabili sono quelli di: Duca,  Marchese,  Conte,  Visconte,  Barone,  Patrizio, Nobile.

ART. 5

La  trasmissibilità  (ove  sia  stata  concessa)  dei Titoli sopra indicati, è quella Primogeniale Maschile, salvo diverse disposizioni. Nel caso di  parto gemello o  plurimo si considera Primogenito il primo venuto alla luce. Per i Titoli di Patrizio e di Nobile, la trasmissibilità si verifica in favore di tutti i Discendenti.                      

ART. 6

  La moglie segue la condizione Nobiliare del marito e la conserva anche durante lo stato vedovile. Perde ogni Titolo in caso di divorzio.                        

ART. 7

II Titolo di Nobile è attribuito: 

1.         a  coloro  che  sono  in  possesso  della Nobiltàereditaria e non hanno altra qualificazione Nobiliare o Patriziale. 

2.         alle famiglie che ne ottennero speciale conces-sione; 

3.         agli ultrageniti delle Famiglie Titolate.                       

ART. 8

 Per  gli  St-emmi  nuovi  si  asseconderanno  possibilmente i desideri dei richiedenti, ma si comporranno in modo che non ledano diritti storici ed anche non  ingenerino  confusioni con  altre  famiglie  e si  curerà  che  per  qualche  pezza, figura ,motto  ed ornamento  apparisca  l'origine  e  il  motivo  della concessione.

ART. 9

  E'  ammesso  il  riconoscimento  di  Stemmi  a  favore di  famiglie  non  nobili,  ma  di  distinta  civiltà quando  ne  sia  dimostrato il  pubblico e pacifico possesso  per  un  periodo  di  tempo  non  inferiore ad un secolo. Le  ornamentazioni  Araldiche  di  tali  Stemmi  sono limitate dall'Elmo adorno di penne dai colori dello Scudo, senza cercine, nè svolazzi nè motti. Gli  Stemmi  delle  famiglie  Nobili  si  riconoscono, quando  si  sia  dimostrato  il  publlico  e  pacifico possesso per un periodo di cinquant'anni. Tali  Armi  saranno  sormontate  dal  Titolo  Maggiore di cui gode la famiglia e da un cimiero coronato. La Corona del cimiero indicherà il Titolo del concessionario.

ART. 10

  La  successione  dei  Titoli,  predicati  ed  Attributi Nobiliari ha luogo a favore della agnazione maschile dell'ultimo investito per ordine di primogenitura, senza limitazione  di  Grado,   con  preferenza della linea sul Grado.I  chiamati  alla  successione  debbono  discendere per  maschi  dallo  stipite  comune,  primo  investito del Titolo.

ART. 11

  I  figli  legittimati  per  susseguente  matrimonio succedono nei Titoli e Predicati al pari dei figli legittimi. Per susseguente matrimonio, succedono nei Titoli e Predicati al pari dei figli legittimi. I figli naturali, ancorché riconosciuti, non succedono nei Titoli e Predicati a meno che non intervenga particolare provvedimento di Grazia da parte del Principe Sovrano.

ART. 12

 I Titoli concessi a femmine spettano alle medesime durante allo stato nubile e non danno luogo a successioni. 

Secondo le disposizioni del Diritto Internazionale, visto anche la Legge sull’Ordinamento dello Stato Nobiliare della Repubblica di S. Marino. 

Secondo le disposizioni del Diritto Internazionale visto anche  la Legge sull'Ordinamento dello Stato Nobiliare della Repubblica di S.Marino.


ONU – PRESA D’ATTO DEGLI STATUTI
DELLA SOVRANA CORONA DI SUSIANA
IN DATA 28.08.2001
U.N. TAKEN OF ACTION OF THE STATUTES
OF THE SOVEREIGN CROWN OF SUSIANA
In Date 28.08.2001 


Nella Repubblica Italiana la Sovrana Corona di Susiana opera conformemente alla Sentenza della Suprema Corte Costituzionale n. 193 del 28.06.1985
Gazz. Uff. R.I. n. 161 Bis del 10.07.1985

In the Italian Republic the Sovereign Crown of Susiana accordingly operates to the Sentence of the Supreme Constitutional Court n. 193 of the 28.06.1985
Gazz. Uff. R.I. n. 161
Bis 10.07.1985

  Indietro

             


[MENU] [STORIA] [CONSIGLIO] [GALLERIA] [DIANDRA] [ONORI] [MEMBRI] [VOLONTARI] [NOZIONI] [LINK]
[GUESTBOOK] [CONTATTACI] [NEWS]