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NOI
TAMMARYTU III
YOSEF
PER GRAZIA
DI DIO E DECRETI
IMPERIALI
PRINCIPE
REALE DI
SUSIANA
DALLA NOBILTÀ
DELLA REAL
CASA DI
SUSIANA
ART.
1
Conferma: l'Atto
Sovrano col
quale è
autorizzato l'uso di un Titolo, Predicato o Stemma.
Rinnovazione: l'Atto Sovrano col quale si fa rivivere
un Titolo, un Predicato
o Stemma già estinto in una Famiglia. Riconoscimento:
l'Atto Sovrano col quale è dichiarato Legale un
Titolo, Predicato,
Stemma Nobiliare a Privati. Sanatoria:
l'Atto Sovrano
col quale,
in caso
di lacune nelle prove di antiche concessioni o nelle
sucessioni di
Titoli o
Predicati, è
dichiarato Legale un Titolo, Predicato o stemma
Nobiliare.
ART.
2
Alle persone,
a cui favore è emanato uno dei predetti Atti Sovrani,
sarà spedito
un Diploma in
formato Lettera Patente con la motivazione della
Grazia. Le lettere
patenti dovranno
contenere il
dispositivo del Decreto Sovrano e la Miniatura dello
Stemma Gentilizio.La Segreteria
di Stato per gli Affari Esteri provvederà a tutte le pratiche
che si riferiscono alla, materia Nobiliare e conserverà gli
Elenchi Ufficiali Nobiliari:
Libro d'Oro
della Nobiltà
della Real
Casa di Susiana, Libro Araldico degli Stemmi Gentilizi. .Le
Lettere Patenti,
prima di
essere spedite
agli interessati, dovranno
essere registrate
nei detti Elenchi,
previo accredito della donazione effettuata dal
Postulante.
ART.
3
Le Distinzioni
Nobiliari sono: i Titoli, i Predicati, gli Stemmi Gentilizi.
Esse non possono formare oggetto di private disposizioni per
atti tra vivi e di ultime volontà. Non si riconoscono
Distinzioni Nobiliari
se non si
possa giustificare
l’ originaria concessione
od altro modo legittimo di acquisto e la legittima devoluzione
a favore dell'istante.Il
provvedimento del Principe
Sovrano, determinerà
se la Distinzione Nobiliare è concessa ad
personam o è trasmissibile.
ART.
4
I Titoli
ammissibili e Graziabili sono quelli di: Duca,
Marchese, Conte,
Visconte, Barone,
Patrizio, Nobile.
ART.
5
La trasmissibilità (ove
sia stata
concessa) dei
Titoli sopra indicati, è quella Primogeniale Maschile, salvo
diverse disposizioni. Nel caso di
parto gemello o plurimo si considera Primogenito il primo venuto alla luce.
Per i Titoli di Patrizio e di Nobile, la trasmissibilità si
verifica in favore di tutti i Discendenti.
ART.
6
La moglie
segue la condizione Nobiliare del marito e la conserva anche
durante lo stato vedovile. Perde ogni Titolo in caso di
divorzio.
ART.
7
II Titolo di
Nobile è attribuito:
1. a
coloro che
sono in
possesso della
Nobiltàereditaria e non hanno altra qualificazione Nobiliare
o Patriziale.
2. alle famiglie che ne
ottennero speciale conces-sione;
3. agli ultrageniti
delle Famiglie Titolate.
ART.
8
Per gli St-emmi
nuovi si
asseconderanno possibilmente
i desideri dei richiedenti, ma si comporranno in modo che non
ledano diritti storici ed anche non
ingenerino confusioni
con altre
famiglie e
si curerà
che per
qualche pezza,
figura ,motto ed
ornamento apparisca l'origine
e il
motivo della
concessione.
ART.
9
E' ammesso
il riconoscimento
di Stemmi
a favore
di famiglie
non nobili,
ma di
distinta civiltà
quando ne sia
dimostrato il pubblico e pacifico possesso
per un periodo di
tempo non
inferiore ad un secolo. Le
ornamentazioni Araldiche
di tali
Stemmi sono
limitate dall'Elmo adorno di penne dai colori dello Scudo,
senza cercine, nè svolazzi nè motti. Gli
Stemmi delle
famiglie Nobili
si riconoscono,
quando si
sia dimostrato
il publlico
e pacifico
possesso per un periodo di cinquant'anni. Tali
Armi saranno
sormontate dal
Titolo Maggiore
di cui gode la famiglia e da un cimiero coronato. La Corona
del cimiero indicherà il Titolo del concessionario.
ART.
10
La successione dei
Titoli, predicati
ed Attributi
Nobiliari ha luogo a favore della agnazione maschile
dell'ultimo investito per ordine di primogenitura, senza
limitazione di
Grado, con
preferenza della linea sul Grado.I chiamati alla
successione debbono
discendere per maschi
dallo stipite
comune, primo
investito del Titolo.
ART.
11
I figli legittimati
per susseguente
matrimonio succedono nei Titoli e Predicati al pari dei
figli legittimi. Per susseguente matrimonio, succedono nei
Titoli e Predicati al pari dei figli legittimi. I figli
naturali, ancorché riconosciuti, non succedono nei Titoli e
Predicati a meno che non intervenga particolare provvedimento
di Grazia da parte del Principe Sovrano.
ART.
12
I Titoli
concessi a femmine spettano alle medesime durante allo stato
nubile e non danno luogo a successioni.
Secondo le
disposizioni del Diritto Internazionale, visto anche la Legge
sull’Ordinamento dello Stato Nobiliare della Repubblica di
S. Marino.
Secondo le
disposizioni del Diritto Internazionale visto anche
la Legge sull'Ordinamento dello Stato Nobiliare
della Repubblica di S.Marino.
ONU – PRESA D’ATTO DEGLI
STATUTI
DELLA SOVRANA CORONA DI SUSIANA
IN DATA 28.08.2001
U.N. TAKEN OF ACTION OF THE STATUTES
OF THE SOVEREIGN CROWN OF SUSIANA
In Date 28.08.2001
Nella Repubblica Italiana la
Sovrana Corona di Susiana opera conformemente alla Sentenza
della Suprema Corte Costituzionale n. 193 del 28.06.1985
Gazz. Uff. R.I. n. 161 Bis del 10.07.1985
In the Italian Republic the Sovereign Crown of Susiana
accordingly operates to the Sentence of the Supreme
Constitutional Court n. 193 of the 28.06.1985
Gazz. Uff. R.I. n. 161 Bis
10.07.1985
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