L'avvento della Republica segnò la decadenza degli Ordini Cavallereschi di Casa Savoia ed il decadimento del sostanziale significato di «Cavalleria». Sorsero così Associazioni e Ordini fasulli che, in mancanza d'altro, estinguevano l'ambizione di coloro che agognavano ad una «Croce». Fu un fenomeno molto miserevole e anche vergognoso che si protrasse in Italia per vari anni fino a quando il Legislatore intervenne, e, con la Legge 3 Marzo "1951, n. 178 (pubblicata sulla Gazzetta Uff. del 30-3- n. 73) istituendo, agli art. 1, 6, il nuovo Ordine Cavalleresco dello Stato «al merito della Repubblica» ne dettava le" auspicate normè" sulla «Disciplina delle Onorificenze in Italia».

Tale legge,  all' art.  9,  dichiarava  soppressi  l'Ordine  della  SS.  Annunziata e quelli della «Corona d'Italia», e dei «SS. Maurizio e Lazzaro» consentendo soltanto l'uso delle «onorificenze già conferite, escluso, ogni diritto di precedenza nelle pubbliche funzioni», riservandosi di provvedere, con separata legge, per gli altri Ordini e onorificenze, istituiti prima del 2 giugno 1964. Manteneva, con l'art 7, l'uso delle «onorificenze, decorazioni e distinzioni della Santa Sede, e dell'Ord. del S. Sepolcro», nonché del «Sovr. Ord. Milit. di Malta» consentendo l'uso di «onorificenze e distinsioni cavalleresce conferite da ORDINI NON NAZIONALI, o di STATI ESTERI,previa autorizzazione del Capo dello Stato». Bollava definitivamente, i pseudo Ordini improvvisati, vietando, con l'art. 8, sottoponeva dì gravi sanzioni, il conferimento e l'uso di onorificenze, decorazioni e distinzioni Cavalieresche, con qualsiasi formada parte di Enti Associazioni e privati. 

Con tale disciplina, le onorificenze ammesse nel territorio della Repubblica, possono raggrupparsi nelle seguenti categorie: a). Ordine al Merito della Repubblica, da essa legge istituito (art. 6) e quelle della Corona d'Italia e S. Maurizio e Lazzaro (Art. 9) b) Ordini della Santa Sede, del S. Sepolcro e di Malta, regolati dalle vigenti disposizioni (art.7 pen.) c). ORDINI NON NAZIONALI e di STATI ESTERI per cui il pieno uso ufficiale veniva previsto tramite una autorizzazione del Capo dello Stato (Art. p. p.). Così alle prime due categorie, di «Ordini istituiti e riconosciuti» cui veniva ufficialmente attribuita una «piena ufficialità», se ne aggiungeva una terza, di «Ordini autorizzati», comprendente «Ordini non Nazionali» e di «Stati Esteri» con efficacia limitata. In virtù della sudetta legge, si  avevano onorificenze «secundum legem», cioè pienamente riconosciuti  quali «quello della Repubblica, della Santa Sede, del S. Sepolcro e di Malta; altre «praeter legem» cioè non vietate (Ordini non Nazionali e di Stati Esteri) ed infine quelle «contro legem» appartenenti ad Enti, Ass. e privati. 

A questo punto sorse la necessità di fissare il concetto giuridico, di «ORDINE NON NAZIONALE» in contrapposto a quello di « STATO ESTERO» e si diè luogo a lunghi dibattiti in campo giuridico, sia dottrinario che giuridisprudenziale. Finalmente sulla scorta dell'antica e moderna dottrina, risalendo ai principi del Diritto ed agli usi internazionali, si pervenne alla conclusione che per «ORDINI NON NAZIONALI» si dovessero intendere quelli che, non essendo «Nazionali» né di «Stati Esteri» né espressamente previsti dalla Legge, far parte del «Patrimonio Araldico Familiare» delle Dinastie decadute e «non debellate», le quali, non avendo compiuto alcun atto di acquiscenza al nuovo Stato Politico, dal quale sono stati estromessi «aut vim, aut clam» conservano, nel Capo di Nome e d'Arme del Casato, il pieno diritto di «Pretenzione» e con esso, la «Fons Honorum» ed il Gran Magistero degli Ordini Dinastico Familiari. 

Si risaliva cosi, al concetto di «Prerogativa Dinastica», riconoscendosi nel legittimo rappresentante di una Dinastia spodestata quel «Jus Honorum», consiste nel diritto di «premiare il merito e la virtù», o, come suol dirsi, di «crear nobili ed armar cavalieri». Tale «Prerogativa Dinastica» è trasmissibile «jure saguinis» all'infinito, onde il principio di Diritto Pubblico Inglese: «Rex non moritur», nel senso di perpetuazione dinastico-funzionale di tale Prerogativa. Così, il rappresentante di una Dinastia ex Regnante, non può essere considerato un «privato», rientrando nell'art. 8 della Legge, ma, un «soggetto  di diritto pubblico internazionale» siccome esercente una «Sovranità senza territorio» il che e perfettamente ammesso dal DIRITTO e dagli USI INTERNAZIONALI. Si afferma così il principio, riconosciuto dalla Dottrina antica e moderna, che il Sovrano estromesso, pur perdendo le sue due principali «Prerogative Dinastiche», quali lo «jus Imperii» (diritto al comando) e lo «Jud Gladii» (diritto d'imporre obbedienza col comando) conserva pienamente le altre due «Prerogative» consistenti nello «Jus Majestatis» (diritto ad essere rispettato) e «Jus Honorum» per cui rimane «fonte de gli onori», con la succennata facoltà nobiliare-cavalleresca. Con ciò egli conserva il diritto di «Pretensione» al Trono dei Padri. 

D'altro canto, se con la cessazione dell'effettivo Potere Politico, il Sovrano, perde il «Patrimonio della Corona», conserva il «Patrimonio Privato», del quale, ovviamente fa parte, quel «Patrimonio Araldico» consistente negli Ordini di Famiglia, dei quali rimane legittimo Gran Maestro.Fissato così il  concetto di«ORDINE NON NAZIONALE» distinguere, in relazione alla Legge regolatrice, quale diversa efficacia o differente valore giuridico, avessero le onorificenze «istituite, riconosciute e autorizzate» rispetto a quelle «non autorizzate». 

Quelle regolarmente autorizzate, esplicano tutte le loro prerogative nel territorio della Repubblica quali il diritto di precedenza, menzione nelle Graduatorie dei funzionari e simili, di ciò non possono beneficiare coloro che appartengono agli Ordini non Nazionali, essi possono menzionare il titolo Cavalleresco nei biglietti da visita, carta intestata, elenco telefonico, targa alla porta e simili. Essi inoltre hanno il dovere di specificare il nome dell'Ordine di appartenenza,onde evitare ogni confusione con gli altri Ordini, e possono fregiarsi del titolo cavalleresco senza la prevista autorizzazione del Capo dello Stato.In tal senso,la Magistratura italiana, ha saputo risolvere la «vexata questio » con saggezza e dottrina, nel pieno rispetto delle storiche tradizioni, degli usi e del diritto internazionale. 

Tale interpretazione, per quanto si riferisce agli «Ordini Non Nazionali», di cui all'art. 7 della legge n. 178 del 1951, può dirsi costituisca ormai «Jus receptum», essendosi, la Giurisprudenza tutta, uniformata all'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, di cui alle note sentenze n. 2008 della Sez. III del 23-4-1959 (R. G. 3909/59) e n.1624 del 23-6-1959 (R.G. 24430/59), ampiamente riportate e commentate dalle più note Riviste Giuridiche fra i quali, il «Massimario Completo della Suprema Corte di Cassazione» (anno 1960 fase. 3-4, pag. 156, Gen. 157, col. 62); la «Giustizia Penale» (anno 1960 voce «Onorificenze, n. 2) - (cfr.Rivista

 Penale Gennaio 1961 n. 1 pag. 44-70, con commenti e richiami giurisprudenziali di grandi Avvocati del Foro di Genova.

 

L'Araldista Sanpoli S.

Mastra Nobile - Casa Principesca dei Policastro delle Manche-Normandia

 

Nozioni

 

 

 

 

 

[MENU] [STORIA] [CONSIGLIO] [GALLERIA] [DIANDRA] [ONORI] [MEMBRI] [VOLONTARI] [NOZIONI] [LINK]
[GUESTBOOK] [CONTATTACI] [NEWS]