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L'avvento della
Republica segnò la decadenza degli Ordini Cavallereschi di Casa
Savoia ed il decadimento del sostanziale significato di «Cavalleria».
Sorsero così Associazioni e Ordini fasulli che, in mancanza
d'altro, estinguevano l'ambizione di coloro che agognavano ad una «Croce».
Fu un fenomeno molto miserevole e anche vergognoso che si protrasse
in Italia per vari anni fino a quando il Legislatore intervenne, e,
con la Legge 3 Marzo "1951, n. 178 (pubblicata sulla Gazzetta
Uff. del 30-3- n. 73) istituendo, agli art. 1, 6, il nuovo Ordine
Cavalleresco dello Stato «al merito della Repubblica» ne dettava
le" auspicate normè" sulla «Disciplina delle
Onorificenze in Italia».
Tale legge,
all' art. 9,
dichiarava soppressi
l'Ordine della
SS. Annunziata e
quelli della «Corona d'Italia», e dei «SS. Maurizio e Lazzaro»
consentendo soltanto l'uso delle «onorificenze già conferite,
escluso, ogni diritto di precedenza nelle pubbliche funzioni»,
riservandosi di provvedere, con separata legge, per gli altri Ordini
e onorificenze, istituiti prima del 2 giugno 1964. Manteneva, con
l'art 7, l'uso delle «onorificenze, decorazioni e distinzioni della
Santa Sede, e dell'Ord. del S. Sepolcro», nonché del «Sovr. Ord.
Milit. di Malta» consentendo l'uso di «onorificenze e distinsioni
cavalleresce conferite da ORDINI NON NAZIONALI, o di STATI
ESTERI,previa autorizzazione del Capo dello Stato». Bollava
definitivamente, i pseudo Ordini improvvisati, vietando, con l'art.
8, sottoponeva dì gravi sanzioni, il conferimento e l'uso di
onorificenze, decorazioni e distinzioni Cavalieresche, con qualsiasi
formada parte di Enti Associazioni e privati.
Con tale disciplina,
le onorificenze ammesse nel territorio della Repubblica, possono
raggrupparsi nelle seguenti categorie: a). Ordine al Merito della
Repubblica, da essa legge istituito (art. 6) e quelle della Corona
d'Italia e S. Maurizio e Lazzaro (Art. 9) b) Ordini della Santa
Sede, del S. Sepolcro e di Malta, regolati dalle vigenti
disposizioni (art.7 pen.) c). ORDINI NON NAZIONALI e di STATI ESTERI
per cui il pieno uso ufficiale veniva previsto tramite una
autorizzazione del Capo dello Stato (Art. p. p.). Così alle prime
due categorie, di «Ordini istituiti e riconosciuti» cui veniva
ufficialmente attribuita una «piena ufficialità», se ne
aggiungeva una terza, di «Ordini autorizzati», comprendente «Ordini
non Nazionali» e di «Stati Esteri» con efficacia limitata. In
virtù della sudetta legge, si avevano onorificenze «secundum legem», cioè pienamente
riconosciuti quali «quello
della Repubblica, della Santa Sede, del S. Sepolcro e di Malta;
altre «praeter legem» cioè non vietate (Ordini non Nazionali e di
Stati Esteri) ed infine quelle «contro legem» appartenenti ad
Enti, Ass. e privati.
A questo punto sorse la necessità di fissare
il concetto giuridico, di «ORDINE NON NAZIONALE» in contrapposto a
quello di « STATO ESTERO» e si diè luogo a lunghi dibattiti in
campo giuridico, sia dottrinario che giuridisprudenziale. Finalmente
sulla scorta dell'antica e moderna dottrina, risalendo ai principi
del Diritto ed agli usi internazionali, si pervenne alla conclusione
che per «ORDINI NON NAZIONALI» si dovessero intendere quelli che,
non essendo «Nazionali» né di «Stati Esteri» né espressamente
previsti dalla Legge, far parte del «Patrimonio Araldico Familiare»
delle Dinastie decadute e «non debellate», le quali, non avendo
compiuto alcun atto di acquiscenza al nuovo Stato Politico, dal
quale sono stati estromessi «aut vim, aut clam» conservano, nel
Capo di Nome e d'Arme del Casato, il pieno diritto di «Pretenzione»
e con esso, la «Fons Honorum» ed il Gran Magistero degli Ordini
Dinastico Familiari.
Si risaliva cosi, al concetto di «Prerogativa
Dinastica», riconoscendosi nel legittimo rappresentante di una
Dinastia spodestata quel «Jus Honorum», consiste nel diritto di «premiare
il merito e la virtù», o, come suol dirsi, di «crear nobili ed
armar cavalieri». Tale «Prerogativa Dinastica» è trasmissibile
«jure saguinis» all'infinito, onde il principio di Diritto
Pubblico Inglese: «Rex non moritur», nel senso di perpetuazione
dinastico-funzionale di tale Prerogativa. Così, il rappresentante
di una Dinastia ex Regnante, non può essere considerato un «privato»,
rientrando nell'art. 8 della Legge, ma, un «soggetto
di diritto pubblico internazionale» siccome esercente una «Sovranità
senza territorio» il che e perfettamente ammesso dal DIRITTO e
dagli USI INTERNAZIONALI. Si afferma così il principio,
riconosciuto dalla Dottrina antica e moderna, che il Sovrano
estromesso, pur perdendo le sue due principali «Prerogative
Dinastiche», quali lo «jus Imperii» (diritto al comando) e lo «Jud
Gladii» (diritto d'imporre obbedienza col comando) conserva
pienamente le altre due «Prerogative» consistenti nello «Jus
Majestatis» (diritto ad essere rispettato) e «Jus Honorum» per
cui rimane «fonte de gli onori», con la succennata facoltà
nobiliare-cavalleresca. Con ciò egli conserva il diritto di «Pretensione»
al Trono dei Padri.
D'altro canto, se con la cessazione
dell'effettivo Potere Politico, il Sovrano, perde il «Patrimonio
della Corona», conserva il «Patrimonio Privato», del quale,
ovviamente fa parte, quel «Patrimonio Araldico» consistente negli
Ordini di Famiglia, dei quali rimane legittimo Gran Maestro.Fissato
così il concetto di«ORDINE NON NAZIONALE» distinguere, in relazione
alla Legge regolatrice, quale diversa efficacia o differente valore
giuridico, avessero le onorificenze «istituite, riconosciute e
autorizzate» rispetto a quelle «non autorizzate».
Quelle
regolarmente autorizzate, esplicano tutte le loro prerogative nel
territorio della Repubblica quali il diritto di precedenza, menzione
nelle Graduatorie dei funzionari e simili, di ciò non possono
beneficiare coloro che appartengono agli Ordini non Nazionali, essi
possono menzionare il titolo Cavalleresco nei biglietti da visita,
carta intestata, elenco telefonico, targa alla porta e simili. Essi
inoltre hanno il dovere di specificare il nome dell'Ordine di
appartenenza,onde evitare ogni confusione con gli altri Ordini, e
possono fregiarsi del titolo cavalleresco senza la prevista
autorizzazione del Capo dello Stato.In tal senso,la Magistratura
italiana, ha saputo risolvere la «vexata questio » con saggezza e
dottrina, nel pieno rispetto delle storiche tradizioni, degli usi e
del diritto internazionale.
Tale interpretazione, per quanto si
riferisce agli «Ordini Non Nazionali», di cui all'art. 7 della
legge n. 178 del 1951, può dirsi costituisca ormai «Jus receptum»,
essendosi, la Giurisprudenza tutta, uniformata all'indirizzo della
Suprema Corte di Cassazione, di cui alle note sentenze n. 2008 della
Sez. III del 23-4-1959 (R. G. 3909/59) e n.1624 del 23-6-1959 (R.G.
24430/59), ampiamente riportate e commentate dalle più note Riviste
Giuridiche fra i quali, il «Massimario Completo della Suprema Corte
di Cassazione» (anno 1960 fase. 3-4, pag. 156, Gen. 157, col. 62);
la «Giustizia Penale» (anno 1960 voce «Onorificenze, n. 2) - (cfr.Rivista
Penale Gennaio 1961 n. 1 pag. 44-70, con commenti e richiami
giurisprudenziali di grandi Avvocati del Foro di Genova.
L'Araldista Sanpoli
S.
Mastra Nobile - Casa Principesca dei Policastro delle Manche-Normandia
Nozioni
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